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D.Lvo 04/09/2002 n. 262g) "immissione in commercio": prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, delle macchine ed attrezzature di cui all'allegato I h) "messa in servizio": primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I; per le macchine che, anteriormente al primo utilizzo, non devono essere, dal fabbricante o da terzi da esso designati, nè installate, nè regolate, la messa in servizio è considerata effettuata al momento dell'immissione in commercio i) "fabbricante": persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della realizzazione di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, ai fini dell'immissione in commercio con il proprio nome o con il proprio marchio. Sono, altresì, considerati fabbricanti le persone fisiche o giuridiche che, per uso proprio, progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare o mettono in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I j) "mandatario": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per adempiere a suo nome agli obblighi previsti dal presente Decreto k) "tipo": gruppo di macchine ed attrezzature, indicate con un nome generico, conformi alle definizioni di cui all'allegato I l) "modello": gruppo di macchine ed attrezzature facenti parte di un determinato tipo m) "esemplare": singola macchina ed attrezzatura identificata da un unico numero di serie. Note all'art. 2: -Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, reca: "Attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine". -Il Decreto del 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981 reca: "Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda la potenza dei motori di propulsione (direttiva 80/1269//CEE)". -Il Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 16 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000 reca: "Recepimento della direttiva 1999/99/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio relativa alla potenza dei motori degli autoveicoli". -Il Decreto ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000 reca: "Attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali". Art. 3. Immissione in commercio e libera circolazione 1. Il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, a condizione che dette macchine ed attrezzature a) soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal presente Decreto b) siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 11 c) rechino la dichiarazione CE di conformità, nonchè la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma l. 2. Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1 non conformi ai requisiti stabiliti dal presente Decreto possono essere presentate nell'ambito di fiere, esposizioni o dimostrazioni purchè rechino l'indicazione, chiara e visibile, che non sono conformi ai predetti requisiti e che non possono essere immesse in commercio o messe in servizio fino a che non siano rese conformi agli stessi requisiti e purchè, durante le dimostrazioni, siano adottate misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone. 1. L'attività di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'allegato I connessa all'applicazione del presente Decreto è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), previa definizione dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia procede ad espletare gli accertamenti di carattere tecnico. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio fornisce alle autorità competenti degli altri Stati membri informazioni sui risultati dell'attività di cui al comma 1. Art. 5. Presunzione di conformità 1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente Decreto le macchine e le attrezzature di cui all'allegato I, recanti la marcatura CE, l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità. Art. 6. Non conformità delle macchine ed attrezzature 1. Qualora nell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, sia accertato che macchine ed attrezzature di cui all'allegato I non sono conformi ai requisiti previsti dal presente Decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio intima, per iscritto, al fabbricante o al mandatario di adottare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione stessa, le misure necessarie per rendere conformi alle prescrizioni del presente Decreto le macchine ed attrezzature in questione e tutti gli esemplari dello stesso tipo già immessi in commercio o messi in servizio. 2. Qualora il fabbricante o il mandatario non ottemperi, entro i termini, alle prescrizioni di cui al comma 1, l'autorità di cui al comma 1 vieta temporaneamente l'immissione in commercio o la messa in servizio degli esemplari non conformi ed ordina il ritiro temporaneo di tutti gli esemplari già immessi in commercio o messi in servizio, a cura e spese del fabbricante o del mandatario. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio informa immediatamente la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2. 4. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione europea con i soggettiinteressati, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2000/14/CE, i provvedimenti di cui al comma 2 possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati. 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica i provvedimenti di cui al comma 2 ai Ministeri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali. Note all'art. 6: -Per la direttiva 2000/14/CE vedi note alle premesse. L'art. 9 così recita: "Art. 9 (Non conformità delle macchine ed attrezzature). 1. Uno Stato membro, qualora accerti che macchine ed attrezzature di cui all'art. 2, paragrafo 1, immesse in commercio o messe in servizio non sono conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, adotta tutti gli opportuni provvedimenti affinchè il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, le renda conformi al disposto della presente direttiva. 2. Qualora a) vengano superati i valori limite di cui all'art. 12 o b) la non conformità alle altre disposizioni della presente direttiva persista nonostante i provvedimenti adottati ai sensi del precedente paragrafo 1, lo Stato membro interessato adotta tutti gli opportuni provvedimenti per limitare o vietare l'immissione in commercio o la messa in servizio della macchina in questione o per assicurarne il ritiro dal commercio. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti adottati. 3. La Commissione procede il più presto possibile a consultazioni con i soggetti interessati. In esito a tali consultazioni, la Commissione constata: che il provvedimento è giustificato, e in tal caso ne informa immediatamente lo Stato membro che ha assunto l'iniziativa e gli altri Stati membri; oppure che il provvedimento non è giustificato, e in tal caso ne informa immediatamente lo Stato membro che ha assunto l'iniziativa, gli altri Stati membri e il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. 4. La Commissione provvede a tenere informati gli Stati membri sullo svolgimento e l'esito di questa procedura.". Art. 7. Mezzi di impugnazione 1. Qualsiasi provvedimento amministrativo adottato che produce l'effetto di limitare l'immissione in commercio o la messa in servizio di macchine e di attrezzature oggetto del presente Decreto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento è comunicato, senza indugio, alla parte interessata con l'indicazione contestuale del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere. Note all'art. 7: -Per la Legge 7 agosto 1999, n. 241 e l'art. 3 vedi note alle premesse. Art. 8. Dichiarazione CE di conformità 1. Ciascun esemplare di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all'allegato II, redatta a cura del fabbricante o del suo mandatario, anche in più lingue ufficiali della Comunità, purchè una di esse sia l'italiano. Nel caso di traduzione in lingua italiana da altra lingua comunitaria è sufficiente la traduzione delle parti scritte, senza ripetere le parti specifiche alla macchina purchè sia adottato un chiaro sistema di riferimento incrociato dei testi. 2. Copia della dichiarazione CE di conformità di cui al comma 1 e della documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3, all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2, e all'allegato VIII, punti 3.1 e 3.3, deve essere conservata dal fabbricante o dal suo mandatario per dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare della macchina e della attrezzatura alla quale si riferisce. Art. 9. Marcatura 1. Le macchine e le attrezzature di cui all'allegato I, immesse in commercio o messe in servizio, devono recare in modo visibile, leggibile ed indelebile la marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, secondo quanto stabilito all'allegato IV. 2. È vietato apporre sulle macchine e sulle attrezzature di cui al comma 1 marchi o iscrizioni che possono trarre in inganno circa il significato o il simbolo grafico della marcatura CE o l'indicazione del livello di potenza sonoro garantito. Possono essere apposti sulla macchina o sulla attrezzatura altri marchi purchè ciò non pregiudichi la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito. 3. La marcatura CE indica che le macchine e le attrezzature soddisfano anche i requisiti previsti da altra normativa che, per differenti aspetti, stabilisce l'obbligo di marcatura. Nel caso in cui detta normativa attribuisca, per un periodo transitorio, al fabbricante o al mandatario la facoltà di scelta in ordine alle disposizioni da applicare, la marcatura CE deve fare riferimento solo alle disposizioni applicate, che devono essere riportate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni per l'uso previsti per tali macchine ed attrezzature. Art. 10. Macchine ed attrezzature soggette "a limiti di emissione acustica 1. Il livello di potenza sonora garantito delle macchine e delle attrezzature di cui all'allegato I, parte b), non può superare i valori limite di emissione acustica stabiliti nello stesso allegato. Art. 11. Valutazione della conformità 1. Prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato 1, parte b), il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità a) procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli di cui all'allegato VI b) procedura di verifica dell'esemplare unico di cui all'allegato VII c) procedura di garanzia di qualità totale di cui all'allegato VIII. |
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